Legge 20 maggio 1960, n. 503 Art. 3
Alla copertura dell'onere, derivante dalla applicazione della presente legge, determinato in lire 50.000.000, sara' provveduto, per l'esercizio 1958-59, mediante riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, per l'esercizio anzidetto, per le somme a fianco di ciascuno indicate: capitolo n. 68. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 15.000.000 capitolo n. 71. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 15.000.000 capitolo n. 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000.000 capitolo n. 73. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 15.000.000 Per gli esercizi successivi saranno proporzionalmente ridotti i corrispondenti capitoli per la somma complessiva di lire 35.000.000. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.