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Legge 3 marzo 1960, n. 169 · Legge 3 marzo 1960, n. 169 — Utilizzazione dei fondi accreditati in contabilita' speciali e passaggio di fondi tra funzionari delegati di alcune Amministrazioni dello Stato

Legge 3 marzo 1960, n. 169 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

Il funzionario delegato che trasferisce i fondi allega al rendiconto l'ordine con il quale l'Amministrazione centrale ha disposto il trasferimento e la dichiarazione del funzionario ricevente, di cui all'ultimo comma del l'art. 2, nonche', se intestatario di contabilita' speciale, l'ordinativo estinto, con il quale il trasferimento stesso e' stato effettuato. Il funzionario che riceve i fondi, invece, allega al rendiconto la comunicazione di cui al comma primo dell'art. 2, annotata dalla Tesoreria degli estremi relativi al vaglia del Tesoro riscosso, oppure, se intestatario di contabilita' speciale, la quietanza comprovante la commutazione dell'ordinativo in entrata a tale contabilita'.