Legge 3 marzo 1960, n. 169 Art. 4
Ai fondi trasferiti a norma del precedente art. 1 si applicano le disposizioni di cui all' art. 61, primo , secondo e terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. Tali disposizioni sono estese ai fondi direttamente accreditati in contabilita' speciali, a carico degli stanziamenti di bilancio.
Verweist auf
- Legge 3 marzo 1960, n. 169 Art. 1
- Legge 3 marzo 1960, n. 169 Art. 61