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Legge 2 febbraio 1960, n. 68 · Legge 2 febbraio 1960, n. 68 — Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici

Legge 2 febbraio 1960, n. 68 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Nelle Province prive di cartografia ufficiale dello Stato possono essere utilizzati, come carte e documenti ufficiali, carte e documenti costruiti o redatti da enti pubblici e privati, purche', a giudizio del competente organo cartografico dello Stato, possiedano i necessari requisiti tecnici.