Legge 2 febbraio 1960, n. 68 Art. 2
Sono documenti ufficiali annessi alla cartografia ufficiale i documenti geodetici relativi alle reti trigonometriche e di livellazione nonche' i documenti relativi ai dati topografici, astronomici, gravimetrici e magnetici redatti dagli organi cartografici dello Stato, dalla Commissione geodetica italiana e dall'Istituto nazionale di geofisica ai fini dei rilevamenti o ad altri fini scientifici e tecnici. Sui documenti ufficiali e' impressa, a cura dell'ente, della Commissione geodetica italiana o dell'Istituto nazionale di geofisica, che li producono, apposita stampigliatura. Alla Commissione geodetica italiana e' devoluto l'incarico del coordinamento dei dati di non completa coincidenza forniti dai diversi organi.