Legge 3 gennaio 1960, n. 15 Art. 4
Il Ministro per l'industria e commercio riferira' annualmente entro il 30 giugno al Parlamento sullo stato dei lavori per il completamento e l'aggiornamento della Carta geologica.
Il Ministro per l'industria e commercio riferira' annualmente entro il 30 giugno al Parlamento sullo stato dei lavori per il completamento e l'aggiornamento della Carta geologica.