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Legge 3 gennaio 1960, n. 15 · Legge 3 gennaio 1960, n. 15 — Completamento e aggiornamento della Carta geologica d'Italia

Legge 3 gennaio 1960, n. 15 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Presso il Ministero dell'industria e del commercio e' istituito, con decreto del Ministro, il Comitato geologico cui spettano i seguenti compiti: 1) dare direttive di massima ed esercitare l'alta sorveglianza tecnica e scientifica per la formazione della Carta geologica, per i suoi successivi aggiornamenti e per quanto attiene all'attuazione della presente legge; 2) esprimere pareri sui problemi concernenti la geologia del territorio della Repubblica italiana. Il Comitato geologico e' cosi' composto: a) da tre geologi designati dal Consiglio nazionale delle ricerche; b) da cinque docenti universitari di discipline aventi relazione con la formazione della Carta geologica, designati dal Ministro per la pubblica istruzione; c) dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o da un suo delegato permanente; d) dal direttore generale delle miniere; e) dal capo del servizio geologico; f) dal capo del servizio chimico delle miniere; g) dal direttore dell'ufficio nazionale idrocarburi; h) da un ispettore generale del servizio delle miniere; i) da due esperti della materia. I membri di cui alle lettere a), b), i) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Tra di essi il Ministro per l'industria e commercio nominera', con suo decreto, il presidente e il vice presidente.