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Legge 30 luglio 1959, n. 616 · Legge 30 luglio 1959, n. 616 — Disposizioni relative all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (I.S.C.O.)

Legge 30 luglio 1959, n. 616 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

La dotazione organica e il rapporto d'impiego del personale necessario per le esigenze funzionali dell'Istituto sono disciplinati con apposita deliberazione del Consiglio generale da sottoporre all'approvazione, mediante decreto, del Ministro per il bilancio di concerto col Ministro per il tesoro.