Legge 30 luglio 1959, n. 616 Art. 4
La dotazione organica e il rapporto d'impiego del personale necessario per le esigenze funzionali dell'Istituto sono disciplinati con apposita deliberazione del Consiglio generale da sottoporre all'approvazione, mediante decreto, del Ministro per il bilancio di concerto col Ministro per il tesoro.