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Legge 30 luglio 1959, n. 616 · Legge 30 luglio 1959, n. 616 — Disposizioni relative all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (I.S.C.O.)

Legge 30 luglio 1959, n. 616 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

((E' autorizzata la concessione a favore dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO), per il conseguimento dei suoi fini, di un contributo annuo di lire 4.000 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1984, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Il contributo stesso puo' essere annualmente adeguato con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio)) .