Legge 24 luglio 1959, n. 592 Art. 7
Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. Quando ne sia riconociuta la necessita' il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovra' essere ricostituito.