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Legge 24 luglio 1959, n. 592 · Legge 24 luglio 1959, n. 592 — Istituzione di una scuola nazionale di Stato per la meccanica agraria

Legge 24 luglio 1959, n. 592 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa della scuola e' affidato a due revisori di conti, dei quali uno e' nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro. I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione della scuola. I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere riconfermati.