Legge 1 aprile 1959, n. 252 Art. 2
All'onere di lire 40 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1958-59 si fara' fronte per 30 milioni e 10 milioni rispettivamente con riduzione degli stanziamenti dei capitoli numeri 20 e 61 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro provvedera' con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.