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Legge 1 aprile 1959, n. 252 · Legge 1 aprile 1959, n. 252 — Autorizzazione al Ministero degli affari esteri a rimborsare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato l'onere derivante dalla concessione della tariffa n. 6 ai connazionali che rimpatriano temporaneamente

Legge 1 aprile 1959, n. 252 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato a rimborsare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato l'onere derivante dalla concessione della tariffa n. 6 a favore dei connazionali che rimpatriano temporaneamente. La concessione sara' disposta con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro, in base alla facolta' prevista dall' art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948 , relativo alle condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911 .