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Legge 3 aprile 1958, n. 474 · Legge 3 aprile 1958, n. 474 — Provvedimenti perequativi in favore dei mutilati ed invalidi per servizio titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari, di pensioni speciali od eccezionali e loro congiunti in caso di morte

Legge 3 aprile 1958, n. 474 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 400.000.000 annui, sara' provveduto a carico degli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri, concernenti pensioni ordinarie e relativi assegni accessori.