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Legge 3 aprile 1958, n. 474 · Legge 3 aprile 1958, n. 474 — Provvedimenti perequativi in favore dei mutilati ed invalidi per servizio titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari, di pensioni speciali od eccezionali e loro congiunti in caso di morte

Legge 3 aprile 1958, n. 474 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

I mutilati ed invalidi per servizio ed i congiunti dei caduti per servizio sono parificati rispettivamente ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra ai fini dell'ammissione ai benefici stabiliti per queste categorie di cittadini. La parificazione non ha effetto per quanto concerne il trattamento di pensione. ((1))

------------ AGGIORNAMENTO (1) La L. 23 aprile 1965, n. 488 ha disposto (con l'art. 13) che "Sono considerati orfani di caduto per servizio, ai fini dell' articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474 , i figli di coloro che sono divenuti inabili al lavoro in seguito a lesioni o ad infermita' per causa di servizio ordinario militare o civile alle dirette dipendenze dello Stato e degli Enti locali, territoriali e istituzionali, purche' detti figli siano stati concepiti prima del fatto che ha prodotto la inabilita' del genitore e siano riconosciuti da esso".