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Legge 3 aprile 1958, n. 460 · Legge 3 aprile 1958, n. 460 — Stato giuridico ed avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Legge 3 aprile 1958, n. 460 Art. 46

TITOLO IV Sottufficiali in congedo CAPO I Disposizioni generali.

In KraftAmtlicher Text

Il sottufficiale in congedo puo' essere richiamato in servizio temporaneo d'autorita' o col suo consenso nei casi previsti dalla presente legge. I richiami d'autorita' sono disposti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro; il sottufficiale, se invitato con precetto personale, e' tenuto a presentarsi anche se non sia intervenuta la pubblicazione del decreto di richiamo. I richiami col consenso del sottufficiale sono disposti con decreto del Ministro per l'interno, previa intesa col Ministro per il tesoro.