Legge 3 aprile 1958, n. 460 Art. 45
TITOLO IV Sottufficiali in congedo CAPO I Disposizioni generali.
Il sottufficiale in congedo, quando si trovi in servizio temporaneo, e' soggetto alle leggi e ai regolamenti vigenti per i sottufficiali in servizio permanente, in quanto gli siano applicabili. Il sottufficiale in congedo illimitato e' soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado, la disciplina e il controllo della forza in congedo.