Legge 3 aprile 1958, n. 460 Art. 38
TITOLO III Sottufficiali in ferma volontaria o rafferma.
Il sottufficiale in ferma volontaria o in rafferma puo' essere sospeso dal servizio per motivi precauzionali. La sospensione precauzionale dal servizio e' regolata dalle stesse norme stabilite per la sospensione precauzionale dall'impiego, in quanto applicabili.