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Legge 3 aprile 1958, n. 460 · Legge 3 aprile 1958, n. 460 — Stato giuridico ed avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Legge 3 aprile 1958, n. 460 Art. 38

TITOLO III Sottufficiali in ferma volontaria o rafferma.

In KraftAmtlicher Text

Il sottufficiale in ferma volontaria o in rafferma puo' essere sospeso dal servizio per motivi precauzionali. La sospensione precauzionale dal servizio e' regolata dalle stesse norme stabilite per la sospensione precauzionale dall'impiego, in quanto applicabili.