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Legge 3 aprile 1958, n. 460 · Legge 3 aprile 1958, n. 460 — Stato giuridico ed avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Legge 3 aprile 1958, n. 460 Art. 37

TITOLO III Sottufficiali in ferma volontaria o rafferma.

In KraftAmtlicher Text

Il sottufficiale in ferma volontaria o rafferma e' vincolato, per obbligo assunto, a prestare servizio per un periodo di tempo determinato. La durata della ferma volontaria e della rafferma e' stabilita dalle vigenti disposizioni. Non puo', in ogni caso, essere concessa rafferma per in periodo di tempo che comporti la permanenza in servizio del sottufficiale oltre il limite di eta' indicato nella tabella annessa alla presente legge.