Legge 3 aprile 1958, n. 460 Art. 24
CAPO II Servizio effettivo, aspettativa, sospensione dall'impiego.
Al sottufficiale sospeso dall'impiego compete soltanto la meta' dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal sottufficiale in sospensione dall'impiego e' computato per meta'.