Legge 3 aprile 1958, n. 460 Art. 23
CAPO II Servizio effettivo, aspettativa, sospensione dall'impiego.
Salvo i casi in cui la condanna a pena detentiva importi la pena accessoria della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare, la condanna allo arresto per tempo non inferiore ad un mese ha per effetto la sospensione dall'impiego durante l'espiazione della pena.