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Legge 2 aprile 1958, n. 377 · Legge 2 aprile 1958, n. 377 — Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette

Legge 2 aprile 1958, n. 377 Art. 3

TITOLO I Natura ed organizzazione del Fondo CAPO I Denominazione, scopi ed ordinamento del Fondo

In KraftAmtlicher Text

Il Fondo provvede a corrispondere all'iscritto e ai suoi superstiti, unitamente alla integrazione di cui al primo comma, punto 1) del precedente articolo, la pensione dovuta dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti in relazione ai contributi per qualsiasi titolo versati o computati utili nella assicurazione stessa. Detta pensione e' dall'assicurazione, anzidetta accreditata al Fondo per il suo intero ammontare. La pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e la integrazione a carico del Fondo sono pagate in unica soluzione e costituiscono, nei confronti degli iscritti, una unica pensione complessiva. L'intera pensione liquidata ai sensi della presente legge e' a carico del Fondo quando non sia dovuta la pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti. Salvo le eccezioni previste nella presente legge, durante il periodo di iscrizione al Fondo non puo' essere liquidata la pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, se non concorrono tutte le condizioni previste dalla presente legge per la concessione della pensione complessiva indicata al secondo comma del presente articolo.