Legge 2 aprile 1958, n. 377 Art. 2
TITOLO I Natura ed organizzazione del Fondo CAPO I Denominazione, scopi ed ordinamento del Fondo
Il Fondo ha lo scopo: 1) di integrare nei confronti degli iscritti e dei loro superstiti, nei limiti ed alle condizioni di cui alla presente legge, le pensioni dovute agli iscritti stessi dall'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, alla quale i medesimi sono soggetti secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , convertito, con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 , e successive modificazioni e integrazioni, nonche' secondo le norme della presente legge; ((2) di corrispondere agli iscritti e, in caso di morte, agli aventi diritto indicati dall'articolo 42, un capitale comprensivo dell'indennita' di anzianita' nella misura prevista dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1960, n. 1561, dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dai regolamenti aziendali vigenti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nonche' dell'integrazione dovuta ai sensi dell'articolo 41. Per tali prestazioni e' tenuta nell'ambito del Fondo una gestione separata)) . ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 1971, N. 587)) .