Legge 28 marzo 1958, n. 330 Art. 8
Il personale inquadrato nei ruoli dello Stato a norma dell'art. 3 percepira' direttamente dagli Enti consorziati, Comune e Provincia di Bari, la differenza, tra il trattamento economico anteriore all'entrata in vigore della presente legge e quello ad' esso spettante ai sensi della tabella annessa. I suddetti Enti consorziati detrarranno proporzionalmente l'importo corrispondente a tale onere dai contributi dovuti allo Stato ai sensi dell'art. 2 della presente legge.