Legge 28 marzo 1958, n. 330 Art. 7
A favore del personale che non chiede il riconoscimento del servizio di cui all'art. 5 entro il termine previsto dall'articolo stesso si provvede alla liberazione e consegna delle polizze di assicurazione, con facolta' di riscattarle o di mantenerle in vigore mediante la continuazione del pagamento dell'intero premio da parte dell'interessato.