Legge 21 marzo 1958, n. 266 Art. 5
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3.000.000, sara' fatto fronte, nello esercizio 1957-58, a carico del capitolo n. 335 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.