Legge 21 marzo 1958, n. 266 Art. 4
Sono abrogati il secondo comma dell'art. 212 e l'articolo 214 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 . Il primo comma dell'art. 216 del citato testo unico rimane cosi' modificato: "Il direttore generale compila i rapporti informativi dei capi servizio; il giudizio complessivo e' espresso dal Comitato amministrativo".
Verweist auf
- Legge 21 marzo 1958, n. 266 Art. 212
- Legge 21 marzo 1958, n. 266 Art. 216