Legge 18 marzo 1958, n. 311 Art. 5
CAPO I Disposizioni concernenti lo stato giuridico dei professori universitari
I professori di ruolo sono inamovibili dall'ufficio e dalla sede, e non sono tenuti a prestare giuramento. Essi possono essere trasferiti, con il loro consenso, ad un posto della stessa o di altra materia nella medesima o in altra sede universitaria, alle condizioni e con le modalita' prescritte dalle norme in vigore.