Legge 18 marzo 1958, n. 311 Art. 4
CAPO I Disposizioni concernenti lo stato giuridico dei professori universitari
Ai professori e' garantita liberta' d'insegnamento e di ricerca scientifica. Ad essi e' fatto obbligo di uniformarsi alle deliberazioni della Facolta' o Scuola cui appartengono, per quanto concerne il coordinamento dei rispettivi programmi.