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Legge 18 marzo 1958, n. 310 · Legge 18 marzo 1958, n. 310 — Provvidenze a favore delle aziende agricole dei comuni di Porto Tolle, Contarina, Loreo e Rosolina, danneggiate dalla inondazione del novembre 1957

Legge 18 marzo 1958, n. 310 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

Per la concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli 1 e 2, e' autorizzata la spesa di lire 800 milioni da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in ragione di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1957-58 e di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1958-1959. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si fara' fronte mediante riduzione degli stanziamenti previsti dall'art. 2, lettera a), e 7 della legge 10 novembre 1954, n. 1087 , nella misura rispettivamente di lire 300 milioni dal capitolo 151 per l'esercizio finanziario 1957-58 e di lire 500 milioni dal capitolo corrispondente per l'esercizio finanziario 1958-59. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.