Legge 18 marzo 1958, n. 310 Art. 5
Per l'applicazione della presente legge valgono le norme degli articoli 4 , 5 , 6 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 22 , 25 e 26 della legge 25 luglio 1957, n. 595 .
Per l'applicazione della presente legge valgono le norme degli articoli 4 , 5 , 6 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 22 , 25 e 26 della legge 25 luglio 1957, n. 595 .