Legge 18 marzo 1958, n. 269 Art. 8
Nei casi in cui non sia possibile procedere alla liquidazione definitiva dell'indennizzo e purche' gli accertamenti compiuti lo consentano, potranno essere corrisposte anticipazioni in misura non superiore al 50 per cento dell'indennizzo liquidabile in base ai criteri di cui all'art. 1.