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Legge 18 marzo 1958, n. 269 · Legge 18 marzo 1958, n. 269 — Concessione di indennizzi per beni, diritti e interessi situati nella zona B dell'ex Territorio libero di Trieste

Legge 18 marzo 1958, n. 269 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

In attesa di sistemazione definitiva, e' autorizzata la concessione di un indennizzo a favore dei cittadini italiani titolari di beni, diritti ed interessi situati nella zona B del gia' Territorio libero di Trieste, rimasta sotto l'Amministrazione jugoslava. L'indennizzo sara' frattanto calcolato sulla base del valore 1938 attribuito ai beni, moltiplicato per i seguenti coefficienti di maggiorazione: a) 40 volte sino al valore di 200.000 lire; b) 20 volte sul valore eccedente le 200.000 lire fino a 2 milioni di lire; c) 7 volte sul valore eccedente i 2 milioni di lire. Per le ipotesi previste dalle leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 9 gennaio 1951, n. 10 , l'indennizzo da corrispondere non puo' superare il limite degli indennizzi, rispettivamente, liquidabili ai sensi delle leggi medesime. ((Sono esclusi dall'indennizzo coloro che alla data del 1 giugno 1940 erano cittadini italiani e avevano la loro residenza nella zona B del gia' territorio libero di Trieste ed i loro discendenti nati dopo il 1 giugno 1940, che avendo conservato la loro residenza nel predetto territorio alla data del 3 aprile 1977 non si trasferiscano in Italia nei termini e con le modalita' previste dall'art. 3 del trattato di Osimo del 1 novembre 1975 e dall'allegato VI del trattato stesso)) . Ai fini del presente articolo sono considerati cittadini italiani anche gli enti e le societa' aventi la sede legale nel territorio dello Stato, nonche' gli enti il cui patrimonio, e le societa', il cui capitale apparteneva, alla data del 1 gennaio 1945, per oltre il 50 per cento a cittadini, enti o societa' italiane e che avevano, anteriormente al 5 ottobre 1954, la sede legale nel territorio ceduto alla Jugoslavia in base al Trattato di pace o nella Zona B del gia' Territorio libero di Trieste. Per detti enti e societa' l'indennizzo e' liquidato limitatamente alla partecipazione italiana al 1 maggio 1945.(2) ((4))

---------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 6 marzo 1968, n. 193 ha disposto (con l'art. 1) che "I coefficienti di cui alle leggi 8 novembre 1956, numero 1325; 6 ottobre 1962, n. 1469; 18 marzo 1958, n. 269, e 2 marzo 1963, n. 387 , vengono determinati nella seguente misura: 50 volte sino al valore di 200.000 lire del 1938; 25 volte sul valore eccedente le 200.000 lire del 1938; 12 volte sul valore eccedente i 2 milioni di lire del 1938. Le somme gia' riscosse dagli aventi diritto in base alle leggi sopraindicate vengono considerate come acconti." ---------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.P.R. 28 settembre 1977, n. 772 ha disposto (con l'art. 1) che "I coefficienti di cui all' art. 1 della legge 18 marzo 1958, n. 269 , modificati dalla legge 6 marzo 1968, n. 193 , inerenti l'indennizzo dei beni, diritti ed interessi italiani situati nella zona B del gia' territorio libero di Trieste vengono rideterminati nella seguente misura: 15 sino al valore di L. 200.000 al 1938; 37 sul valore eccedente e fino a 2 milioni al 1938; 18 sul valore eccedente lire 2 milioni al 1938. Le somme riscosse in base alle precedenti leggi 18 marzo 1958, n. 269, 2 marzo 1963, n. 387 e 6 marzo 1968, n. 193 , sono considerate come acconti."