Legge 13 marzo 1958, n. 365 · Legge 13 marzo 1958, n. 365 — Opera nazionale per gli orfani di guerra
Legge 13 marzo 1958, n. 365 Art. 36
Chi esercita la patria potesta' o la tutela puo' richiedere al Comitato provinciale che l'orfano sia affidato ad una delle pubbliche istituzioni riconosciute per la assistenza degli orfani di guerra. Le persone suddette possono sempre fare istanza perche' l'orfano sia ad esse restituito. Il Comitato provinciale decide sulle domande sentito il giudice tutelare, avuto riguardo all'interesse del minorenne. Nel caso che non possa diversamente provvedersi la tutela viene assunta, con decreto del giudice tutelare, dal Comitato provinciale o da alcuni degli enti collegati con l'Opera nazionale i quali la esercitano nei modi previsti dall' art. 354 del Codice civile .
Verweist auf
- Legge 13 marzo 1958, n. 365 Art. 354