Legge 13 marzo 1958, n. 365 · Legge 13 marzo 1958, n. 365 — Opera nazionale per gli orfani di guerra
Legge 13 marzo 1958, n. 365 Art. 35
Qualora avvenga che il prefetto, o il Comitato provinciale o il giudice tutelare, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, e nei riguardi di uno stesso affare, prendano provvedimenti diversi e contrastanti tra loro; ovvero avvenga che qualcuna delle dette autorita' ritenga di non dover prendere provvedimenti per difetto di competenza, e il conflitto non possa risolversi per spontanee rinunce, e' dato a qualunque interessato, o anche d'ufficio, di fare ricorso al tribunale in conformita' degli articoli 737 e seguenti del Codice di procedura civile . Nel caso che il conflitto abbia luogo fra il prefetto ed il Comitato provinciale spetta di decidere al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato nazionale.