Legge 13 marzo 1958, n. 365 · Legge 13 marzo 1958, n. 365 — Opera nazionale per gli orfani di guerra
Legge 13 marzo 1958, n. 365 Art. 19
Le adunanze del Comitato nazionale, dei Comitati provinciali, delle rispettive Giunte esecutive e delle Commissioni comunali di vigilanza, sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta dei loro membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti. A parita' di voti la proposta si intende respinta. Le votazioni hanno luogo per alzata e seduta, o per appello nominale. Hanno luogo per schede segrete quando si tratti di questioni concernenti persone. Le adunanze sono indette in qualunque tempo in seguito a determinazione del presidente o ad invito, rispettivamente, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del prefetto della Provincia.