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Legge 13 marzo 1958, n. 365 · Legge 13 marzo 1958, n. 365 — Opera nazionale per gli orfani di guerra

Legge 13 marzo 1958, n. 365 Art. 18

In KraftAmtlicher Text

La Commissione ha l'obbligo di segnalare al Comitato provinciale ogni fatto, circostanza o notizia che possano interessare la tutela e l'assistenza degli orfani di guerra e di promuovere dalle competenti autorita' e dagli enti pubblici locali i provvedimenti che, nell'interesse degli orfani stessi, si appalesino necessari, dandone immediata comunicazione al Comitato provinciale. Spetta, in ogni caso, al sindaco di adottare d'urgenza i provvedimenti necessari nell'interesse degli orfani.