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Legge 13 marzo 1958, n. 250 · Legge 13 marzo 1958, n. 250 — Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne

Legge 13 marzo 1958, n. 250 Art. 8

TITOLO II Commissioni provinciali, compartimentali e centrali

In KraftAmtlicher Text

Le spese per il funzionamento della Commissione centrale di cui all'art. 6 e delle Commissioni provinciali e compartimentali di cui all'art. 3, sono a carico degli Istituti di previdenza ed assistenza interessati, secondo le disposizioni che saranno emanate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.