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Legge 13 marzo 1958, n. 250 · Legge 13 marzo 1958, n. 250 — Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne

Legge 13 marzo 1958, n. 250 Art. 7

TITOLO II Commissioni provinciali, compartimentali e centrali

In KraftAmtlicher Text

La Commissione centrale ha i seguenti compiti: a) decidere inappellabilmente sui ricorsi contro le decisioni delle Commissioni provinciali e compartimentali; b) formulare, in base alle risultanze della gestione, proposte al Ministero del lavoro e della previdenza sociale sia per quanto riguarda la revisione della quota di concorso dello Stato sia per la modifica delle quote di contributo indicate nel successivo art. 11; c) proporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale quanto ritenuto necessario per una migliore applicazione della presente legge.