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Legge 13 marzo 1958, n. 246 · Legge 13 marzo 1958, n. 246 — Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche

Legge 13 marzo 1958, n. 246 Art. 47

TITOLO VII Disposizioni transitorie e finali.

In KraftAmtlicher Text

L'Ente e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale puo' ordinare ispezioni sul suo funzionamento. In caso di gravi e riscontrate irregolarita' amministrative o quando gli organi amministrativi non adeguino la loro attivita' agli scopi dell'Ente, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale puo' sciogliere con proprio decreto il Comitato direttivo e nominare un commissario per la gestione straordinaria sino alla nomina del nuovo Comitato. La gestione commissariale non potra' avere una durata superiore a un anno.