Legge 13 marzo 1958, n. 246 Art. 46
TITOLO VII Disposizioni transitorie e finali.
Il primo bilancio tecnico dell'Ente e' predisposto entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
TITOLO VII Disposizioni transitorie e finali.
Il primo bilancio tecnico dell'Ente e' predisposto entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.