Legge 13 marzo 1958, n. 246 Art. 12
TITOLO II Organi dell'Ente.
Il Comitato direttivo, entro i limiti stabiliti dai criteri generali adottati dal Consiglio nazionale, amministra l'Ente ed in particolare: 1) delibera i regolamenti e loro eventuali successive modificazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale; 2) delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale; 3) delibera annualmente la misura delle prestazioni assistenziali in base ai limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo; 4) decide sui ricorsi degli iscritti e degli aventi diritto avverso le decisioni del Comitato esecutivo, entro 30 giorni dalla data della comunicazione da parte dell'interessato, nonche' avverso le iscrizioni nei ruoli contributivi negli stessi termini; 5) delibera i criteri generali e i limiti delle forme di impiego delle disponibilita' patrimoniali; 6) delibera l'organico e il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Ente; 7) adempie a tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalla presente legge e dai regolamenti dell'Ente.