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Legge 13 marzo 1958, n. 246 · Legge 13 marzo 1958, n. 246 — Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche

Legge 13 marzo 1958, n. 246 Art. 11

TITOLO II Organi dell'Ente.

In KraftAmtlicher Text

Il Comitato direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti, dal Comitato esecutivo o dal Collegio dei sindaci. Le riunioni del Comitato direttivo sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno nove dei suoi componenti e, in seconda convocazione, che puo' essere stabilita, ad un'ora di distanza dalla prima, con la presenza di almeno sette. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti, che hanno diritto ciascuno a un voto. In caso di parita', prevale il voto del presidente.