Legge 4 marzo 1958, n. 179 Art. 8
CAPO I Dell'istituzione e dell'ordinamento della Cassa
Il Comitato nazionale dei delegati e' composto: a) da un ingegnere per provincia eletto a maggioranza assoluta di voti dagli ingegneri iscritti alla Cassa nell'ambito di ciascuna provincia; b) da un architetto per ogni regione eletto a maggioranza assoluta di voti dagli architetti iscritti alla Cassa nell'ambito di ciascuna regione. Per la validita' dell'elezione di ogni membro e' necessario che i votanti siano non meno di un terzo degli iscritti alla Cassa. Per le modalita' di elezione valgono norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 . I membri del Comitato nazionale dei delegati durano in carica tre anni e sono rieleggibili.