Legge 4 marzo 1958, n. 179 Art. 7
CAPO I Dell'istituzione e dell'ordinamento della Cassa
Il presidente presiede il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva; ha la rappresentanza legale della Cassa, al cui funzionamento sovraintende esercitando tutte le funzioni a lui demandate da leggi, decreti e regolamenti, dal Consiglio di amministrazione e dalla Giunta esecutiva. E' coadiuvato nelle sue mansioni e sostituito in caso di assenza o impedimento dal vice presidente. Sia il presidente che il vice presidente durano in carica lo stesso periodo di tempo del Consiglio di amministrazione e possono essere rieletti.