Legge 4 marzo 1958, n. 174 Art. 19
TITOLO III Finanziamento degli Enti provinciali per il turismo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
TITOLO III Finanziamento degli Enti provinciali per il turismo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.