Legge 4 marzo 1958, n. 174 Art. 18
TITOLO III Finanziamento degli Enti provinciali per il turismo.
Restano salve le attribuzioni delle vigenti leggi demandate alle Regioni a statuto speciale in materia di turismo ed industria alberghiera.
TITOLO III Finanziamento degli Enti provinciali per il turismo.
Restano salve le attribuzioni delle vigenti leggi demandate alle Regioni a statuto speciale in materia di turismo ed industria alberghiera.