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Legge 4 marzo 1958, n. 100 · Legge 4 marzo 1958, n. 100 — Uso delle armi da parte dei militari e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio alla frontiera e in zona di vigilanza

Legge 4 marzo 1958, n. 100 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

L'uso delle armi non e' vietato quando il contrabbando sia compiuto con imbarcazioni nella zona di vigilanza doganale marittima e i capitani non ottemperino alle limitazioni di fermo, date con la esplosione di almeno tre colpi in aria e, di notte, con segnalazioni luminose.