Legge 4 marzo 1958, n. 100 Art. 5
L'uso delle armi, nei casi in cui non e' vietato a norma degli articoli precedenti, deve essere preceduto da intimazione a voce o col gesto e dalla esplosione di almeno due colpi in aria.
L'uso delle armi, nei casi in cui non e' vietato a norma degli articoli precedenti, deve essere preceduto da intimazione a voce o col gesto e dalla esplosione di almeno due colpi in aria.