Legge 20 febbraio 1958, n. 97 Art. 9
L'Istituto trae i mezzi per il funzionamento: 1) dal reddito dell'azienda agraria dell'Istituto stesso; 2) da contributi di enti aderenti al Consorzio per il mantenimento dell'Istituto; 3) da eventuali contributi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.